Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche è una misura di sicurezza personale non detentiva prevista dall'art. 234 codice penale italiano.

Disciplina

Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche ha la durata minima di un anno. Il divieto è sempre aggiunto alla pena, quando si tratta di condannati per ubriachezza abituale o per reati commessi in stato di ubriachezza, sempre che questa sia abituale. Nel caso di trasgressione, può essere ordinata inoltre la libertà vigilata o la prestazione di una cauzione di buona condotta.

Voci correlate

  • Reato
  • Libertà vigilata
  • Divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province
  • Cauzione di buona condotta

ordinanza divieto somministrazione e vendita bevande alcoliche

Documenti

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